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DECRETO 12 LUGLIO 2001
Ripartizione
tra le regioni delle risorse finaziarie del Fondo per il diritto al lavoro dei
disabili, istituito dall'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
(G.U. n. 211 del 11/09/2001)
MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE PER L’IMPIEGO
Divisione III
"Disciplina generale del collocamento
obbligatorio"
VISTO l’articolo 13, comma 4, della legge
12 marzo 1999, n. 68, che istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei
disabili, con apposita dotazione finanziaria, pari a lire 40 miliardi per
l’anno 1999 e a 60 miliardi a decorrere dall’anno 2000, ai sensi del citato
articolo 13, comma 6;
VISTO l’articolo 4, comma 1, del decreto
13 gennaio 2000, n. 91, del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di
concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica, che delinea la procedura finalizzata alla ripartizione delle risorse
del Fondo alle Regioni;
VISTO, altresì, l’articolo 5 del citato
decreto n. 91, recante i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo,
con i quali il Ministero opera nell’esame dei dati e delle informazioni sulle
iniziative regionali in materia di inserimento lavorativo dei disabili e dei
risultati concretamente conseguiti, illustrati nella relazione presentata dalle
regioni ai sensi dell’articolo 4, comma 1, nonché delle ulteriori informazioni
acquisite anche direttamente presso le regioni stesse;
CONSIDERATO che l’analisi dei risultati
conseguiti nell’anno 2000 ha evidenziato le innegabili difficoltà operative di
molte regioni dovute all’assestamento del nuovo sistema decentrato dei servizi
per l’impiego e all’applicazione ancora sperimentale della nuova disciplina
dell’inserimento lavorativo dei disabili e che, pertanto, si è concordato con
le regioni medesime, nelle riunioni tenutesi il 19 aprile e il 7 giugno 2001,
di correggere il prevalente parametro qualitativo distribuendo quota parte
dell’intero importo, pari a lire 60 miliardi per l’anno 2001, in base agli
indicatori automatici utilizzati per la ripartizione dello scorso anno;
TENUTO CONTO, altresì, delle disposizioni
di cui agli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, del citato decreto n. 91, che,
per gli anni successivi al 2000, impongono di considerare, ai fini della
ripartizione, l’entità e l’efficacia delle iniziative poste in essere da
ciascuna regione destinate all’inserimento lavorativo dei disabili secondo le
priorità stabilite nell’articolo 6 del predetto decreto;
RITENUTO, pertanto, di destinare il 70 per
cento della somma disponibile in base al numero dei lavoratori effettivamente
inseriti nel circuito lavorativo in ciascuna regione nell’ambito di particolari
programmi di inserimento presentati nell’anno 2000 e assunti al predetto titolo
attraverso la stipula di convenzioni e per i quali il datore di lavoro ha
ottenuto il beneficio della fiscalizzazione, totale o parziale, degli oneri
contributivi, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 della legge n. 68, nonché di
ripartire il rimanente 30 per cento dell’importo complessivo secondo gli
indicatori definiti nella ripartizione dell’anno 2000, tenendo conto della
popolazione residente in ciascuna regione e del rapporto tra il numero dei
lavoratori disabili disponibili e quello dei lavoratori non occupati;
CONSIDERATO che per talune regioni, in
mancanza della comunicazione delle informazioni inserite nella relazione
annuale, da trasmettere entro il 30 novembre dell’anno 2000, ai sensi
dell’articolo 4, comma 1 del decreto n. 91, termine più volte prorogato fine al
3 luglio 2001, si è provveduto ad attribuire unicamente il 30 per cento
dell’intera somma, secondo il criterio matematico sopra illustrato, non
potendosi altrimenti valutare lo stato delle iniziative e i risultati
conseguiti;
TENUTO CONTO, nelle suddette fattispecie,
delle somme già assegnate alle stesse regioni lo scorso anno e non spese per le
menzionate finalità;
SENTITI i rappresentanti delle regioni e
delle province, riuniti nei tavoli tecnici per l’esame e la valutazione della
proposta di ripartizione avanzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali in data 7 giugno 2001;
D E C R E T A:
Articolo 1
1. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, pari a lire 60
miliardi per l’anno 2001, è ripartito tra le regioni secondo l’elenco allegato
(Tabella 1), che forma parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso per il
visto e la registrazione all’Ufficio centrale del bilancio.
Roma, 12 luglio 2001
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Carlà