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DECRETO 12 LUGLIO 2001

 

 

Ripartizione tra le regioni delle risorse finaziarie del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

(G.U. n. 211 del 11/09/2001)

 

 

MINISTERO  DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE PER L’IMPIEGO

Divisione III

 

"Disciplina generale del collocamento obbligatorio"

 

 

 

VISTO l’articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con apposita dotazione finanziaria, pari a lire 40 miliardi per l’anno 1999 e a 60 miliardi a decorrere dall’anno 2000, ai sensi del citato articolo 13, comma 6;

 

VISTO l’articolo 4, comma 1, del decreto 13 gennaio 2000, n. 91, del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, che delinea la procedura finalizzata alla ripartizione delle risorse del Fondo alle Regioni;

 

VISTO, altresì, l’articolo 5 del citato decreto n. 91, recante i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo, con i quali il Ministero opera nell’esame dei dati e delle informazioni sulle iniziative regionali in materia di inserimento lavorativo dei disabili e dei risultati concretamente conseguiti, illustrati nella relazione presentata dalle regioni ai sensi dell’articolo 4, comma 1, nonché delle ulteriori informazioni acquisite anche direttamente presso le regioni stesse;

 

CONSIDERATO che l’analisi dei risultati conseguiti nell’anno 2000 ha evidenziato le innegabili difficoltà operative di molte regioni dovute all’assestamento del nuovo sistema decentrato dei servizi per l’impiego e all’applicazione ancora sperimentale della nuova disciplina dell’inserimento lavorativo dei disabili e che, pertanto, si è concordato con le regioni medesime, nelle riunioni tenutesi il 19 aprile e il 7 giugno 2001, di correggere il prevalente parametro qualitativo distribuendo quota parte dell’intero importo, pari a lire 60 miliardi per l’anno 2001, in base agli indicatori automatici utilizzati per la ripartizione dello scorso anno;

 

TENUTO CONTO, altresì, delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, del citato decreto n. 91, che, per gli anni successivi al 2000, impongono di considerare, ai fini della ripartizione, l’entità e l’efficacia delle iniziative poste in essere da ciascuna regione destinate all’inserimento lavorativo dei disabili secondo le priorità stabilite nell’articolo 6 del predetto decreto;

 

RITENUTO, pertanto, di destinare il 70 per cento della somma disponibile in base al numero dei lavoratori effettivamente inseriti nel circuito lavorativo in ciascuna regione nell’ambito di particolari programmi di inserimento presentati nell’anno 2000 e assunti al predetto titolo attraverso la stipula di convenzioni e per i quali il datore di lavoro ha ottenuto il beneficio della fiscalizzazione, totale o parziale, degli oneri contributivi, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 della legge n. 68, nonché di ripartire il rimanente 30 per cento dell’importo complessivo secondo gli indicatori definiti nella ripartizione dell’anno 2000, tenendo conto della popolazione residente in ciascuna regione e del rapporto tra il numero dei lavoratori disabili disponibili e quello dei lavoratori non occupati;

 

CONSIDERATO che per talune regioni, in mancanza della comunicazione delle informazioni inserite nella relazione annuale, da trasmettere entro il 30 novembre dell’anno 2000, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del decreto n. 91, termine più volte prorogato fine al 3 luglio 2001, si è provveduto ad attribuire unicamente il 30 per cento dell’intera somma, secondo il criterio matematico sopra illustrato, non potendosi altrimenti valutare lo stato delle iniziative e i risultati conseguiti;

 

TENUTO CONTO, nelle suddette fattispecie, delle somme già assegnate alle stesse regioni lo scorso anno e non spese per le menzionate finalità;

 

SENTITI i rappresentanti delle regioni e delle province, riuniti nei tavoli tecnici per l’esame e la valutazione della proposta di ripartizione avanzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 7 giugno 2001;

 

D E C R E T A:

 

Articolo 1

 

   1. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, pari a lire 60 miliardi per l’anno 2001, è ripartito tra le regioni secondo l’elenco allegato (Tabella 1), che forma parte integrante del presente decreto.

 

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione all’Ufficio centrale del bilancio.

 

Roma, 12 luglio 2001

 

                                                                                                         IL DIRETTORE GENERALE

                                                                                                                   Daniela Carlà